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IMU - terreni agricoli, novità
Lun 15 Dic 2014
- Sono esenti dall'imposta municipale propria, ai sensi dell'art.7, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 i terreni agricoli dei comuni ubicati a un'altitudine di 601 metri e oltre, individuati sulla base dell'«Elenco comuni italiani», pubblicato sul sito internet dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), http://www.istat.it/it/archivio/6789, tenendo conto dell'altezza riportata nella colonna «Altitudine del centro (metri)».
- Sono esenti dall'imposta municipale propria, ai sensi dell'art.7, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 504 del 1992 i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, dei comuni ubicati a un'altitudine compresa fra 281 metri e 600 metri, individuati sulla base dell'«Elenco comuni italiani», pubblicato sul sito internet dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), http://www.istat.it/it/archivio/6789, tenendo conto dell'altezza riportata nella colonna «Altitudine del centro (metri)».
- L'esenzione si applica anche ai terreni di cui al comma 2 nel caso di concessione degli stessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola.
- Per i terreni ubicati nei comuni diversi da quelli individuati nei commi 1 e 2, resta ferma l'applicazione della disciplina vigente dell'imposta municipale propria e, in particolare, delle disposizioni di cui all'art. 13, commi 5 e 8-bis, del decreto-legge n. 201 del 2011.
- L'individuazione dei terreni, effettuata ai sensi del presente articolo, ai quali si applica l'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lettera h) del decreto legislativo n. 504 del 1992, sostituisce quella effettuata in base alla circolare n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.
- I terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprieta' collettiva indivisibile e inusucapibile che ricadono nelle fattispecie di cui ai commi 2, 3 e 4 sono esenti dall'imposta municipale propria.”
Si precisa in ogni caso che la disciplina risulta ancora in evoluzione pertanto si rendono necessari ulteriori approfondimenti e specificazioni.
Barge, 15 dicembre 2014