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Prima rata IMU
Gio 5 Set 2013
Pertanto il versamento della prima rata non è dovuto per le seguenti categorie:
- abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell''articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
- terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all''articolo 13, commi 4, 5 e 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni.
Per gli immobili di cui sopra si invitano comunque i contribuenti a informarsi per l’eventuale pagamento della rata di dicembre.
Barge, 4 settembre 2013
UFFICIO TRIBUTI